La Motorizzazione fa chiarezza su tutte le proroghe di validità dei documenti per la guida
Con circolare del 30 aprile 2020, la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti ha ritenuto necessario fornire ulteriori precisazioni e riepilogare, “ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme”, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida introdotti nell’ambito dei vari interventi governativi per l’emergenza sanitaria del coronavirus.
Con circolare del 24 marzo 2020 la Motorizzazione aveva già fornito chiarimenti in merito alle proroghe inserite negli articoli 103 e 104 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, ma alla luce dell’emanazione della legge di conversione dello stesso (legge 24 aprile 2020, n. 27) e del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, se ne sono rese necessarie delle altre, e con l’occasione è stato fatto ordine su tutte le disposizioni che riguardano milioni di utenti della strada.
Patenti
Per quanto riguarda le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, trattandosi anche di documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esse sono prorogate di validità (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020) fino al 31 agosto 2020.
Carte di qualificazioni del conducente (CQC)
Le carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione (il 31 luglio appunto, salvo altre proroghe) dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).
Certificati di abilitazione professionale
I certificati di abilitazione professionale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Permessi provvisori di guida
I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020.
Attestati agli over 65 per la guida di mezzi pesanti
Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Fino a tale data, pertanto, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio possono condurre autotreni e autoarticolati con la massa indicata senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).
Attestati agli over 60 per la guida di autobus e altri mezzi pesanti per il trasporto di persone
Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b) ai conducenti che hanno compiuto sessant’anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio possono condurre tutti questi veicoli senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Certificati medici per conseguire la patente
I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Attestati rilasciati dopo i corsi di qualificazione iniziale
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Esami di revisione della patente
Sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Fogli “rosa”
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, meglio note come “fogli rosa”, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Altre disposizioni
Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).
Analogamente, ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).
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