Omologazione e revisione dell’autovelox: l’onere della prova
Non basta la dichiarazione degli agenti verbalizzanti che l’autovelox è omologato e revisionato, e l’onere della prova è a carico della Pubblica Amministrazione. Premesso che sulla strada bisogna rispettare le regole del codice e, soprattutto, i limiti, vanno tuttavia registrate due recenti sentenze della Cassazione che fanno chiarezza sugli apparecchi elettronici per la rilevazione automatica della velocità: i “famigerati” autovelox.
Opposizione al verbale di una multa per eccesso di velocità
Nel primo caso, con l’ordinanza n. 11776/20 depositata il 18 giugno 2020, la Suprema Corte ha giudicato sulla vicenda di un automobilista romano che aveva proposto opposizione contro il verbale di contestazione di una contravvenzione elevata nel 2011, ai sensi dell’art. 142 comma 8 C.d.S., per violazione dei limiti di velocità.
Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato l’opposizione e modificato autonomamente la sanzione aggravandola. L’automobilista ha quindi impugnato la sentenza in appello denunciando vari vizi anche procedurali in cui sarebbe incorso il Giudice, ma il Tribunale capitolino, quale giudice d’appello, aveva rigettato il gravame in punto di legittimità e fondatezza della contestazione, riducendo solo la sanzione alla misura originaria e accogliendo l’appello nella parte relativa alle spese di lite.
L’automobilista ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione, adducendo quattro motivi di doglianza. Qui preme in particolare il primo, nel quale il ricorrente censurava la decisione di appello in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione della legge n. 273 del 1991, del d.m. n. 1123 del 2005, art. 4, nonché delle norme Internazionali UNI 30012, UNI 10012, delle raccomandazioni OIML D19 e D20 – le quali prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità e l’indicazione nel verbale delle medesime -, e degli art. 115,116 cod. proc. civ. e art. 2697, comma 2, cod. civ., per avere il giudice d’appello riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” apposta dai verbalizzanti in relazione all’obbligo circa la taratura ed omologazione dell’apparecchio elettronico di rilevazione.
Secondo il ricorrente, questa attestazione, priva di qualsiasi indicazione in merito all’omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura, come disposto dall’art. 45, comma 8, del C.d.S., non sarebbe stata sufficiente ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata e non porrebbe, come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato, l’onere in capo all’opponente di fornire la prova dell’asserito malfunzionamento.
Gli autovelox vanno sottoposti a periodiche verifiche di funzionalità e taratura
E la Cassazione gli ha dato ragione. La dicitura che l’apparecchiatura era ” debitamente omologata e revisionata” anche secondo la Suprema Corte, “non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 45 comma 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che “tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”.
Gli Ermellini chiariscono, infatti, che, successivamente alla tale declaratoria di incostituzionalità, “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate”.
Pertanto, nel caso di specie occorrerà applicare questo principio con conseguente necessità che il giudice proceda a verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, “non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata” conclude la Cassazione, che ha pertanto accolto il motivo del ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che dovrà conformarsi a questo principio di diritto.
Con l’ordinanza n. 11869/20 depositata sempre il 18 giugno 2020, quindi, i giudici del Palazzaccio hanno affrontato il caso di una società avellinese che a sua volta aveva proposto opposizione nei confronti del verbale con cui le veniva contestata la solita contravvenzione all’articolo 142 c.d.s. per superamento dei limiti di velocità ed irrogata la relativa sanzione amministrativa.
Qui in primo grado il giudice di pace di Avellino aveva però accolto il ricorso, annullando il verbale, ma la società ha impugnato la sentenza relativamente alla statuizione delle spese, e altrettanto aveva fatto la Prefettura, con appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione impugnata e la conferma del verbale di contravvenzione. E il tribunale, quale giudice del gravame, aveva accolto l’appello incidentale ritenendo insussistente un onere probatorio a carico dell’amministrazione relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come invece aveva inteso il giudice di prime cure.
La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che l’onere della prova del cattivo funzionamento oppure della mancata omologazione e/o taratura dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità gravasse sul ricorrente che contesta la contravvenzione e non sull’Amministrazione.
L’onere di provare omologazione, taratura e verifiche periodiche grava sulla PA
E anche qui per la Cassazione il motivo è fondato. La Suprema Corte richiama anche in questo caso la declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale dell’art. 45, comma 6, del c.d.s., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
E ribadisce che, a seguito di tale pronuncia di incostituzionalità, la Cassazione ha statuito che “l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla Pubblica Amministrazione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria: tale onere va inteso nel senso che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”.
Nel caso concreto il tribunale aveva invece ritenuto sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell’autovelox, sul presupposto che non fosse onere dell’Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura: “tale statuizione – concludono i giudici del Palazzaccio – è erronea alla luce dei principi sono richiamati, in forza dei quali avrebbe dovuto essere provata dall’Amministrazione, oltre all’omologazione ed alla installazione, anche l’effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore”.
Anche in questo caso, dunque, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, che dovrà riesaminare l’opposizione al verbale alla luce di questi principi.
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