Omicidio stradale: usare il cellulare equivarrà ad essere ubriaco
Anche se, dopo il vertice della maggioranza di Governo tenutosi il 20 luglio 2020, è sfumata la possibilità di avviarne subito l’iter, resta più che mai sul tappeto il disegno di legge sostenuto con forza dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per riformare il Codice della Strada con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio, soprattutto sul versante penale e relativamente al reato di omicidio stradale, introdotto quattro anni fa.
Un autentico giro di vite, quello in esame, per chi guida mentre utilizza il cellulare, violazione sempre più frequente e una delle principali cause delle tragedie della strada, e le cui pene saranno praticamente equiparate a quelle previste per la guida in stato di ebbrezza, che pure verrebbero incrementate. In caso di omissione di soccorso, poi, scatterebbe l’arresto obbligatorio – la misura non sarebbe più facoltativa – e in caso di omicidio stradale plurimo le pene detentive potranno arrivare a 24 anni.
Il quadro di riferimento: nel 2019, 1505 morti in sei mesi
I dati di cui ha dovuto prendere atto il Guardasigilli sono preoccupanti: dall’ultima rilevazione Istat, nel primo semestre del 2019, a fronte di una riduzione sia delle lesioni alle persone che dei feriti rispetto all’anno precedente (rispettivamente di -1,3% e -2,9%), il numero delle vittime invece è aumentato dell’1,3% superando le 1500 unità. Un incremento frutto, in particolare, dell’aumento registrato sulle autostrade (oltre il 25%) e sulle strade extraurbane (+0,3%).
L’Anas, in un’indagine condotta insieme all’istituto Piepoli ha rilevato che la causa principale degli incidenti stradali è la distrazione dovuta all’uso eccessivo dello smartphone, che distoglie l’attenzione dalla guida. Il fenomeno, purtroppo, non riguarda solamente gli automobilisti, ma addirittura motociclisti e ciclisti. Alla distrazione, si associano poi altre con-cause soggettive come l’ eccessiva stanchezza, mancanza di sonno, stile di vita non regolare, alterazione dei ritmi sonno-veglia. Infine l’uso delle sostanze stupefacenti e dell’alcol determina una forte alterazione delle capacità della guida aumentando il rischio di incidenti stradali e di conseguenza lesioni personali gravi, gravissime o addirittura la morte.
Omicidio stradale: l’attuale legislazione
La legge 23 marzo 2016 n. 41 entrata in vigore dal 25 marzo 2016, inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale all’articolo 589-bis.
L‘omicidio stradale è un autonomo reato colposo, che ha una trattazione specifica rispetto all’omicidio colposo disciplinato dall’art. 589 c.p. L’ipotesi di omicidio colposo “stradale” è dunque un reato in più ed è stato introdotto a tutela del bene vita e della incolumità individuale, la cui protezione risponde all’interesse sia del singolo che dell’intera comunità. Questo in ragione del gran numero di incidenti mortali che si verificano nel nostro Paese, causati soprattutto dalla disattenzione e dalla guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Il nuovo articolo 589-bis
“Chiunque causi, per colpa, la morte di un’altra persona violando il Codice della Strada, è punito con una reclusione da 2 a 7 anni. Questi possono aumentare a rispettivamente 8 e 12 nel caso in cui, chi provoca l’incidente, sia sotto effetto di alcool e/o sostanze stupefacenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Nel caso di stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) si prevede la reclusione da 5 a 10 anni. La stessa pena è assegnata a chi abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità, inversioni a rischio, guida contromano, ecc.).
La pena massima è stabilita in 18 anni di reclusione se l’omicidio stradale è plurimo oppure cagiona la morte di una persona e le lesioni di un’altra”.
Quanto scatta l’arresto
La legge stabilisce anche che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato (anche nel caso in cui il soggetto, conducente del veicolo a motore, responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso), mentre in presenza delle aggravanti (stato di ebbrezza con valori alcolemici superiori a 1,5 grammi per litro) l’arresto per flagranza di reato diventa obbligatorio. Se il conducente del veicolo, dopo l’incidente, si dà alla fuga, scatta l’aumento di pena (da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
Altre aggravanti
Per i conducenti di mezzi pesanti o di chi ha la responsabilità nel trasporto di altre persone (come l’autista di autobus) si applicano le condizioni aggravanti anche nei casi di ebbrezza lieve. Per loro scatteranno quindi pene detentive fino a 12 anni, e l’arresto immediato. Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione connessa all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere l’autorizzazione al pubblico ministero (anche oralmente) al fine di effettuare un prelievo coattivo ove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
Oltre all’ipotesi in cui il conducente guidi un mezzo di trasporto pubblico e altri mezzi pesanti, l’articolo 589-bis prevede altre circostanze aggravanti: quando il guidatore è sprovvisto di patente di guida, ad esempio perché scaduta, revocata o sospesa oppure quando il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria; in caso di fuga del conducente – qui, come detto, la pena è aumentata da un terzo fino a 2 terzi e, in ogni caso, non può essere inferiore a 5 anni; omicidio stradale plurimo, cioè quando il conducente ha causato la morte di più persone oppure la morte di una e la lesione di altre. In questo caso la sanzione è la reclusione fino ad un massimo di 18 anni.
La revoca della patente
La revoca della patente in caso di omicidio stradale non è automatico. Essa si realizza solamente in caso di omicidio stradale aggravato, quindi per guida in stato di ebbrezza per eccesso di alcool (se il risultato del test è pari o superiore a 1,5 g/l) o per l’utilizzo di droghe. La revoca della patente dura tre anni. Solamente alla fine di questo lasso di tempo, l’ex guidatore potrà fare ex novo gli esami scritti e la prova pratica per riottenere la licenza di guida.
A seguito di condanna o patteggiamento la patente è revocata e può essere conseguita nuovamente dopo 15 anni, oppure dopo 30 anni nei casi più gravi in cui il conducente sia fuggito.
Le pene in caso di lesioni stradali gravi
Pene un po’ più leggere in caso di lesioni stradali gravissime. In caso di lesioni generali, la reclusione va da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Nelle ipotesi più gravi la reclusione va da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.
Laddove l’articolo 589 bis stabilisce la pena della reclusione da 5 a 10 anni per l’omicidio, l’articolo 590-bis stabilisce la reclusione da 1 anno e 6 mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Cosa cambierebbe con il nuovo Ddl
Il disegno di legge che il ministro Bonafede vorrebbe si approvasse velocemente aumenterebbe le condotte di particolare pericolosità punendo, per esempio, chi provoca involontariamente la morte di una persona oltrepassando una striscia longitudinale.
Le pene sarebbero poi inasprite principalmente per chi non presta assistenza o non si mette subito a disposizione della polizia giudiziaria: aumento di un terzo della pena se il conducente è in stato di ebbrezza alcolica (pene che passano da 8 a 11 anni o da 12 a 16 anni, ed in caso di lieve ebbrezza da 5 a 7 anni e da 10 a 13 anni), così come in caso di uccisione di più persone: arresto obbligatorio, e non più facoltativo, in caso di omissione di soccorso.
Altro aspetto che prevedrebbe il nuovo Ddl sarebbe l’indebolimento del concorso di colpa, attraverso l’abrogazione dell’articolo che prevede una circostanza attenuante nel caso in cui la morte di un soggetto è dovuta non esclusivamente all’azione o all’omissione del colpevole.
L’uso del cellulare diventa un aggravante
Ma la novità forse più rilevante è che nel reato di omicidio stradale diventa un aggravante anche l’uso del cellulare alla guida, ovvero l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore. Dunque, guidare al telefono, in caso di omicidio stradale, sarà considerato un’aggravante così come lo è la guida in stato di ebbrezza.
Le pene applicate saranno quelle derivanti appunto dalla guida in stato di ebbrezza (anche lieve). La guida con il cellulare all’orecchio, distraendo pertanto una delle due mani dal volante, da cui possa scaturire un incidente stradale che possa determinare una omicidio, lesioni gravi, o omicidio plurimo, sarà considerata un aggravante e sarà punita con le pene applicate allo stato di ebbrezza ma in modo inasprito.
Pene più severe anche per l’omissione di soccorso
Stretta soprattutto per chi omette di prestare assistenza o non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria: al momento è previsto un aumento di pena di un terzo, che diventerebbe di due terzi, e della metà e non più di un terzo se il conducente è in stato di ebbrezza alcolica. Si prevede inoltre che, in caso di uccisione di più persone, la pena debba essere aumentata almeno di un terzo (passando quindi da 18 anni 24 anni).
Per omissione di soccorso è previsto l’arresto obbligatorio, non più facoltativo. Si introduce, infine, l’arresto obbligatorio, e non più solo facoltativo, del conducente che, in caso di omicidio stradale e lesioni stradali aggravate ometta di collaborare, dandosi alla fuga o non prestando la necessaria assistenza alle persone ferite o non mettendosi a disposizione della polizia giudiziaria.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!