Può sembrare una questione marginale, ma così non è? Tutti, o quanto meno tanti utenti dalla strada hanno circolato almeno una volta su un mezzo con la “targa di prova”, per esigenze dimostrative, o di collaudo, eccetera. Ma come ci si regola in queste circostanze e, soprattutto, chi risarcisce in caso di incidenti? Della tematica si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17665/20 depositata il 25 agosto 2020, che stabilisce alcuni punti fermi al riguardo. Innanzitutto, un veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, non può esibire la targa di prova, che va applicata solo su mezzi privi di carta di circolazione.
Infatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solamente per veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che la collocazione della targa di prova su mezzi già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore.
Ulteriormente – ed era il motivo del contendere -, ne discende che, dei danni derivanti dalla circolazione di un mezzo di trasporto già targato, che pur circoli con targa di prova, risponde l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
Una donna trasportata su un mezzo con targa di prova chiede i danni per un tragico sinistro
La vicenda è tragica e riguarda un incidente mortale. Una donna aveva citato in giudizio davanti al giudice di Pace di Vicenza il proprietario della vettura su cui viaggiava, una concessionaria e le compagnie di assicurazione Cattolica e Allianz per essere risarcita dei danni patiti in seguito a un sinistro occorso nel marzo del 2003: alla giuda del veicolo, assicurato con Cattolica, si trovava un addetto all’autofficina della concessionaria che doveva verificare un problema meccanico segnalatogli dal proprietario, a sua volta trasportato, ma il conducente aveva perso il controllo del mezzo e, a seguito dell’impatto, era deceduto, mentre i due passeggeri avevano riportato gravi ferite. Il meccanico, prima di mettersi alla guida, aveva prelevato e posto sulla parte posteriore della macchina la “targa prova” di proprietà dell’autosalone e assicurata per la responsabilità civile con Allianz, di qui la citazione in causa di entrambe le compagnie, ciascuna delle quali asseriva che dei danni doveva rispondere l’altra.
Condannata a risarcire in primo e secondo grado l’assicurazione della targa di prova
Il giudice di pace aveva giudicato responsabili e tenuti al risarcimento la concessionaria in quanto proprietaria della targa di prova e Allianz quale assicuratore della targa, rigettando le domande proposte nei confronti di Cattolica, che garantiva il veicolo, e del suo proprietario per difetto di legittimazione passiva. Allianz aveva appellato la sentenza sostenendo che la “targa prova” non era stata rinvenuta nell’immediatezza del sinistro, ma in un secondo momento e ai margini di una scarpata, con conseguente esclusiva responsabilità dell’assicuratore dell’auto. Il Tribunale di Vicenza quale giudice di seconde cure, con sentenza del maggio 2018, aveva accolto l’appello solo (molto) parzialmente, per quanto riguarda il calcolo degli interessi dovuti, ma, nella sostanza, aveva confermato la condanna di Allianz a tenere indenne la concessionaria.
Il ricorso per Cassazione di Allianz
La compagnia ha quindi proposto ricorso per Cassazione, che le ha dato ragione delineando con l’occasione anche il quadro normativo di riferimento, quello giurisprudenziale, le prassi applicative e le indicazioni ministeriali sul tema specifico oggetto del ricorso.
Ai sensi del primo comma dell’art. 127 del Codice delle Assicurazioni il certificato di assicurazione che le imprese devono rilasciare deve indicare: denominazione e sede dell’assicuratore; nome o denominazione e il domicilio o la sede del contraente; il tipo del veicolo; i dati della targa o, se non prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore; il periodo di assicurazione; il numero del contratto di assicurazione. Il contenuto del certificato di assicurazione è previsto dall’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, il cui secondo comma stabilisce che il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell’art. 63 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (oggi DPR 474/01), deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.
Nella vigenza della L. n. 990/1969 la giurisprudenza della Cassazione aveva già affermato che, “in base al combinato disposto dell’art. 1 I. 24 dicembre 1969 n. 990 (il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico (o su aree a queste equiparate) e dell’art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato con d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (il quale stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d, i dati della targa prova), anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell’art. 66, comma 5, cod. strada, da veicolo a veicolo)“.
Anche i veicoli che circolano in prova vanno assicurati
L’art. 1 L. n. 990/1969 è stato, poi, abrogato dal d. Igs. n. 209/2005, ma il suo contenuto è stato recepito dall’art. 122 Cod. Ass.; l’art. 9 del d.P.R. n. 973/1970 è tuttora in vigore. 11. L’art. 2 del citato DPR prevede che il veicolo – ove ne sussistano i presupposti – può circolare su strada a condizione che esponga posteriormente la targa di prova. Il Regolamento non disciplina l’obbligo di copertura assicurativa del veicolo che circoli con targa di prova, ma si deve dare continuità all’orientamento precedente riguardo alla necessità che il veicolo sia assicurato per la responsabilità civile, in considerazione del fatto che è immutato il dato normativo alla luce del quale la Cassazione aveva affermato che anche i veicoli circolanti in prova debbono essere assicurati per la responsabilità civile. E l’assicuratore sarà obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi anche qualora “l’incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita), poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, non incidendo sull’esistenza del rapporto assicurativo, né costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l’assicurato a norma dell’art. 18, comma 2, della legge n. 990 del 1969”.
I mezzi che possono circolare in prova e i soggetti autorizzati
La circolazione con targa di prova è attualmente disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” e dall’art. 98 del Codice della Strada (parzialmente abrogato dall’art. 4 del DPR 24.11.2001, n. 474). L’art. 254 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (che disciplinava peraltro la circolazione con targa di prova) è stato abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 15. Quest’ultimo decreto prevede che possano circolare su strada, senza carta di circolazione, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Le categorie di soggetti che possono essere autorizzati sono quattro: i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; i costruttori di carrozzerie e di pneumatici; i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (ai sensi dell’articolo 236 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, DPR 16 dicembre 1992, n. 495), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L’autorizzazione alla circolazione di prova va accompagnata dalla polizza assicurativa
L’autorizzazione alla circolazione di prova, in base al comma IV dell’art. 1 del DRP del 2001, viene rilasciata per un solo anno, è utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo per volta, e va tenuta a bordo. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione, oppure un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione. Il veicolo, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, regolamenta la messa su strada dei veicoli con l’obbligo dell’effettiva realizzazione delle finalità previste dalla legge, che sono quelle concernenti: prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti, pubblicità. Sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono essere trasportati eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di prova, qualora l’autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici. Se l’autorizzazione concerne la messa in strada di un’auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti.
L’autorizzazione deve essere accompagnata da una polizza assicurativa RCA. Entrambi i documenti (l’autorizzazione alla targa prova e il contratto di assicurazione) non devono essere scaduti, perché la circolazione di un veicolo con targa prova scaduta rende priva di effetti anche la copertura per la responsabilità civile sulla stessa targa prova, sia pure ancora vigente. L’articolo 9 del DPR 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) prevede, infatti, che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, quelli della targa prova. Pertanto, il certificato di assicurazione afferente ai veicoli che circolano per dimostrazione finalizzata alla vendita, è strettamente correlato alla targa di prova, e ne riporta i dati.
Fatta quest’utile premessa, la Suprema Corte arriva alla questione centrale del ricorso, vale a dire la possibilità di utilizzare una targa prova anche su veicoli già immatricolati, secondo una prassi comune impiegata da concessionarie d’auto o meccanici, per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.
La targa prova è una deroga alla previa immatricolazione, non serve ai mezzi immatricolati
E qui, dopo una lunga disquisizione su una materia ancora in discussione anche livello governativo, la Cassazione conclude per il “no”. “La targa prova – spiegano gli Ermellini – rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo.
La Suprema corte chiarisce anche che il fatto che fra i soggetti abilitati dal legislatore a ricevere un’autorizzazione provvisoria vi siano anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, si spiega con la circostanza che “tali soggetti potrebbero avere l’esigenza di svolgere una delle suddette attività, su un veicolo non munito di carta di circolazione e, in tal caso, potrebbero impiegare l’autorizzazione provvisoria richiesta e far circolare – eccezionalmente – tale veicolo con la targa prova oppure, come nella esemplificazione contenuta nella nota ministeriale del 30 marzo 2018, nel caso di veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima dell’immatricolazione, per cui, per l’officina si presenti la necessità di testare su strada il veicolo, durante i lavori di trasformazione”.
Pertanto, desumere dall’inserimento di tale categoria la conclusione che l’autorizzazione provvisoria è necessaria per permettere ai riparatori di circolare con un veicolo che, di per sé stesso, può liberamente circolare, essendo già munito della carta di cui all’art. 93 cod. strada, appare in contrasto con la finalità della targa prova. L’apposizione di quest’ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di circolazione realizza insomma “un risultato inutile per duplicazione di polizze per cui si dovrebbe escludere l’operatività della ordinaria assicurazione per la responsabilità civile.
Inoltre, la tesi contrastata nel ricorso potrebbe costituire un profilo meritevole solo ipotizzando che l’utilizzo di un veicolo già immatricolato, ma con targa prova, presenti un contenuto di pericolosità rispetto alla circolazione ordinaria, tale da rendere del tutto sproporzionato l’elemento del rischio assicurato. In sostanza, si dovrebbe sostenere che l‘assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria ordinaria non avrebbe garantito quel veicolo se avesse conosciuto l’utilizzo dello stesso anche per “prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento“. Questo problema però non si pone, per quest’assicuratore obbligatorio, nel momento in cui si afferma il più lineare principio per cui la targa prova e la relativa specifica assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione”.
Il mezzo già immatricolato che circola in prova usufruisce della normale polizza assicurativa
Questo veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato e le cui eventuali limitazioni soggettive, che dovessero essere previste nel contratto di assicurazione (ad esempio, per soggetti inferiori ad una certa età o con una anzianità di abilitazione alla guida ridotta) non potrebbero mai escludere il diritto del terzo danneggiato all’indennizzo. Senza contare che, notoriamente, fra i soggetti comunque autorizzati dall’assicuratore a condurre il veicolo, anche nel caso di limitazioni contrattuali, vi sono proprio i riparatori.
La disciplina normativa consente, quindi, alla Cassazione di concludere che “la circolazione dei veicoli sprovvisti della carta di circolazione, cioè senza targa, è comunque consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita. In queste ipotesi, in luogo della carta di circolazione, il veicolo necessita, per circolare, di una specifica autorizzazione ministeriale, che può essere attribuita unicamente a determinate categorie (titolari di officine, concessionari, costruttori eccetera) e che consente il rilascio della “targa prova”. La finalità della norma è quella di permettere anche all’esercente l’officina di riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare l’efficacia degli interventi da lui effettuati. 50.
Dei danni dell’auto già immatricolata che circola in prova risponde l’assicurazione “naturale”
Resta da sciogliere il nodo, nell’ambito di operatività della targa prova, relativo alla operatività della garanzia assicurativa. Come di è già detto, anche i veicoli circolanti con targa prova sono ovviamente soggetti all’obbligo di assicurazione, atteso che l’articolo 122 Codice delle assicurazioni non prevede alcuna eccezione. L’assicurazione della responsabilità civile per la circolazione con targa prova è stipulata non dal proprietario del veicolo ma dal titolare dell’autorizzazione a circolare con la suddetta targa. In questo caso la polizza copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova: questo perché la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo.
Ma nell’ipotesi, relativa al caso specifico, in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. “Questo perché – conclude la Cassazione – la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche.
Il ricorso di Allianz è stato pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio, “atteso che, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova”.