Finire fuoristrada per mancanza del guardrail: c’è risarcimento?
Se la fuoriuscita autonoma con il proprio veicolo è concausata dalle cattive condizioni del manto stradale o se il danno risulta molto più grave di quanto sarebbe potuto essere in presenza di idonei dispositivi di trattenuta, si ha tutto il diritto di chiedere un risarcimento all’ente gestore della strada, anche se si è corresponsabili dell’accaduto.
Con una recente e significativa sentenza, la n. 26527/20 depositata il 20 novembre 2020, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione della responsabilità “stradale” della pubblica amministrazione, dando ragione ai familiari di una vittima della strada su un tragico ed emblematico caso.
Automobilista precipita in un burrone da una strada senza guardrail e perde la vita
L’uomo era precipitato in un dirupo con la sua auto dopo essere uscito di strada in un tratto di viabilità comunale del comune di San Lucido, nel Cosentino, privo di barriere di protezione in corrispondenza di una curva a 90 gradi e purtroppo nella rovinosa caduta aveva perso la vita.
I suoi familiari avevano citato in causa l’Amministrazione comunale chiedendo il risarcimento per la perdita del proprio caro, ma il Tribunale di Paola aveva rigettato la domanda non ritenendo provato che la strada in questione appartenesse al Comune e, di conseguenza, l’obbligo di custodia.
I congiunti del deceduto avevano quindi appellato la decisione presso la Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva sì ritenuto che la strada fosse comunale, e che quindi il Comune di San Lucido avesse l’obbligo di mantenerla in condizioni di sicurezza ed efficienza, ma aveva concluso che, anche laddove fosse stata dimostrata la pericolosità della sede stradale, non sarebbe comunque stato provato che queste condizioni di rischio fossero l’effettiva causa della fuoriuscita dell’auto, addebitata invece dai giudici all’esclusiva responsabilità del conducente, “reo”, tra le altre cose, di aver tenuto una velocità eccessiva e non adeguata allo stato dei luoghi: “appare, piuttosto, del tutto plausibile ritenere che il sinistro stradale sia dipeso da una sua disattenzione o da un’errata manovra o da elevata velocità, più che a causa della mancanza di barriere di protezione, con conseguente esclusione della responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 1227 c.c.” avevano sentenziato i giudici di secondo grado.
La custodia del gestore si estende anche agli elementi accessori o pertinenze
Di qui il ricorso anche per Cassazione degli eredi della vittima, tornati a lamentare il fatto che la Corte territoriale non avesse minimamente valutato che la corretta apposizione dei guardrail, in base ai criteri e alle caratteristiche previste dalle leggi in materia, su un tratto di strada caratterizzato da oggettiva pericolosità, avrebbe con ogni probabilità evitato la tragedia, indipendentemente dalle cause dello sbandamento.
I ricorrenti avevano inoltre eccepito che la custodia esercitata dal gestore di una strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, con la conseguente responsabilità per danni determinati dall’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione.
Osservazioni ritenute fondate dalla Suprema Corte, la quale ricorda alcuni principi a tutela degli utenti della strada. Primo, come sostenuto dai ricorrenti, “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (cioè danno causato da cose in custodia, ndr), la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale”.
Pertanto, nel caso in cui si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), “la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo”.
Per escludere la responsabilità del gestore, la condotta del danneggiato dev’essere eccezionale
In altre parole, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente gestore della strada, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio semplicemente sulla base di una condotta colposa della vittima, ma avrebbe dovuto accertare che quest’ultima fosse così eccezionale e imprevedibile da determinare l’interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro.
Se così non è, la responsabilità dell’Ente va riconosciuta. Questo non significa che la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori, ma ciò – conclude la Corte – “deve avvenire sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile, ai sensi dell’art. 1227 c.c., nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate”.
Dunque, i danneggiati vanno risarciti, per quanto in misura inferiore a seconda della corresponsabilità riconosciuta. La sentenza è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro che dovrà procedere a un nuovo esame della causa.
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