Carrozzieri non convenzionati: limitazioni risarcitorie illegittime
L’assicurazione non può differenziare il risarcimento dovuto a seconda di dove si ripara il veicolo e ciò vale sia per la Rc-Auto sia per le garanzie dirette: sono illegittime le polizze che prevedono limitazioni risarcitorie se ci si affida a un carrozziere o un meccanico non convenzionati con la compagnia con cui si è assicurati.
Le clausole vessatorie: una sentenza del tribunale di Torino
Alcune imprese di assicurazione hanno introdotto delle clausole specifiche nei contratti che implicano penalizzazioni e franchigie più gravose per quanti preferiscono affidarsi al proprio autoriparatore di fiducia anziché a quello indicato della compagnia. Queste clausole tuttavia non solo legittime ma vessatorie, contrastano con il Codice del Consumo e l’assicurato può far valere le proprie ragioni.
Il Tribunale di Torino ha recentemente emesso l’ennesima sentenza sul genere, condannando Vittoria Assicurazioni e dando ragione a un assicurato che aveva fatto riparare un danno alla sua auto cagionato da un atto vandalico da un proprio carrozziere, vedendosi per questo ridurre l’indennizzo che sarebbe dovuto spettargli sulla base della polizza ad hoc.
“La clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l’assicurato l’indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumio ndr)” spiegano i giudici.
Un principio che vale per tutte quelle polizza che, con nomi commerciali differenti, hanno l’effetto concreto di decurtare gli indennizzi a chi si avvale del riparatore di propria fiducia.
Penalizzati la libera scelta, l’interesse e i diritti del consumatore
Secondo il Tribunale infatti “il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all’evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell’ambito delle offerte di mercato”.
Il Tribunale chiarisce inoltre che l’attuazione dell’interesse della compagnia a scegliere la carrozzeria “è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale”. Si tratta in sostanza di clausole che prevedono un “sacrificio dei diritti del consumatore (sacrificio neppure correlato alla violazione di un obbligo espressamente enunciato in contratto) a fronte dell’interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia”.
Inoltre, se anche tali clausole fossero inerenti all’oggetto del contratto anziché relative alla limitazione della responsabilità dell’assicuratore, non cambierebbe nulla visto che la Cassazione – i giudici di Torino, tra le tante, citano la sentenza 9140/2016 – ha affermato “che è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza (dell’oggetto) ovvero laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”
Per la cronaca, il tribunale ha respinte anche le doglianze di Vittoria sulla quantificazione del costo delle riparazioni: la stima del perito della compagnia, secondo i giudici, “si fondava su prezzi non conformi a quelli medi di mercato dell’epoca, quali desumibili” dalle comunicazioni delle organizzazioni artigiane, “mentre gli importi richiesti dall’attuale appellante si attestano intorno a valori medi o poco superiori alla media”.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!