Incidente stradale per eccessiva velocità: le responsabilità
Anche se la dinamica dell’incidente in cui siamo rimasti coinvolti sembra darci torto, bisogna sempre valutare tutti gli elementi che hanno determinato il sinistro, a cominciare dalla velocità altrui che può aver rappresentato un’importante concausa.
Sull’obbligo di regolare l’andatura, infatti, non si transige, come testimonia anche una recentissima sentenza, la n. 121/2020 del 7 gennaio 2020, con cui la quarta sezione penale della Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, deve essere inteso nel senso che il guidatore dev’essere non solo sempre in grado di padroneggiare il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui, ovviamente nell’ambito della ragionevole prevedibilità degli eventi.
Concorso di colpa per chi supera i limiti di velocità
Il caso affrontato dalla Suprema Corte è tragico, un incidente mortale successo nel 2008 per il quale sia il tribunale di Velletri sia, in secondo grado, la Corte d’Appello di Roma, aveva condannato alla pena (sospesa) di otto mesi e alla sospensione di sei mesi della patente un camionista. Il quale, in verità, stava procedendo per la sua strada, nello specifico la Provinciale 811 A, quando l’auto della vittima, una Fiat Panda, che sopraggiungeva nella direzione opposta, svoltando a sinistra gli ha tagliato la strada con la conseguenza che i due mezzi si sono scontrati e l’impatto ha determinato il decesso dell’automobilista.
I giudici tuttavia hanno ritenuto corresponsabile anche l’imputato per il fatto che procedeva ad una velocità di 90 km/h, laddove il limite vigente in quel tratto era di 50. A nulla è valso il suo ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che le gravi conseguenze dell’incidente si sarebbero sicuramente potute evitare se il camionista avesse adottato “un comportamento alternativo lecito conforme allo standard di diligenza esigibile, nello specifico il rispetto del limite di velocità e, in ogni caso, un’andatura più moderata. Tali cautele erano legittimamente esigibili anche in ragione delle condizioni di tempo e di luogo: scarsa visibilità, strada con una doppia curva e un’intersezione opportunamente segnalati, presenza di un’auto che, intendendo svoltare a sinistra, era necessariamente accostata alla linea di mezzeria”.
Sulla strada bisogna tenere conto anche dei comportamenti irregolari altrui
La Cassazione osserva anche che, quando la vittima aveva iniziato la manovra di attraversamento della carreggiata, il furgone condotto dall’imputato si trovava a ben 31 metri dalla zona d’urto.
“L’auto, quindi, – conclude la sentenza – era visibile dall’opposta corsia sulla quale stava sopraggiungendo il camionista. La situazione, dunque, esigeva una condotta che potesse assicurargli la possibilità di arrestare prontamente la marcia del veicolo. L’avvistamento della Fiat Panda – il cui conducente evidentemente, nell’accingersi a svoltare a sinistra, in prossimità dell’area di intersezione, ha calcolato male i tempi per l’attraversamento, confidando nella velocità moderata del furgone, oppure non si è avveduto del sopraggiungere dello stesso, implicava la percezione di una situazione in presenza della quale ogni guidatore è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di venire il rischio di un incidente”.
Al riguardo, i giudici concludono ricordando che l’utente della strada “deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi non risultino assolutamente imprevedibili.
Tale non può considerarsi, nel caso di specie, la manovra di svolta a sinistra effettuata dall’automobilista, essendo appunto prevedibile che egli, giunto all’altezza dell’incrociò con la strada laterale, avvicinatosi alla linea di mezzeria dove si era quasi arrestato per compiere detta manovra, dovendo svoltare a sinistra potesse attraversare la corsia di marcia dell’imputato”.
La cui condanna per omicidio colposo è stato pertanto confermata, con le relative conseguenze anche sul fronte civile e risarcitorio nei confronti dei familiari della vittima.
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