Si può essere risarciti anche se ci si fa male nell’auto parcheggiata
Si può essere risarciti se ci si fa male mentre l’auto è in sosta? Sì. O comunque le possibilità sono molto elevate, perché ormai presso la giurisprudenza di legittimità si è andato affermando un concetto ampio di circolazione stradale che include anche la posizione di arresto del veicolo.
Eloquente, in tal senso, l’ordinanza n. 10024/20 depositata il 28 maggio 2020 dalla Corte di Cassazione intervenuta su un caso a dir poco rocambolesco e borderline.
Infortunio nell’auto parcheggiata
Il papà di un bambino, che in quel momento guidava una vettura altrui, aveva parcheggiato l’auto e si era fermato a chiacchierare con un amico, ma, vedendo che il figlioletto stava pericolosamente scendendo dalla macchina, per impedirglielo ha rinchiuso di corsa la portiera e così facendo ha procurato al piccolo la frattura del dito di una mano, rimasto schiacciato.
I genitori del bimbo hanno citato in giudizio la proprietaria dell’auto e la compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento del danno subito dal bambino in forza della Rc-Auto, ma in primo grado il giudice di Pace aveva rispinto la domanda ritenendo inapplicabile l’art. 2054 del codice civile, in materia di circolazione dei veicoli, e più precisamente che la norma si riferisse solamente alle ipotesi di “veicolo in movimento”.
Il risarcimento assicurativo
Decisione confermata anche in secondo grado dal Tribunale, che aveva respinto l’appello proposto dai genitori, non riconoscendo alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell’auto, dato che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento erano state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest’ultimo era già in sosta, e, per citare le motivazioni, “non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché questi era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio di 6-7 anni scendesse dal veicolo e si allontanasse”: il gesto, quindi, nulla avrebbe avuto a che fare con la circolazione ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età.
I genitori del minore, tuttavia, hanno proposto ricorso anche per Cassazione eccependo che doveva ricondursi al concetto di “circolazione stradale” di cui all’art. 2054 c.c. anche la sosta del veicolo su strada pubblica, e lamentando il fatto che il Tribunale non aveva considerato che il minore aveva subito le lesioni mentre si trovava all’interno dell’auto appena fermatasi appunto su strada pubblica.
Il concetto di circolazione include anche la posizione di arresto
E la Cassazione ha dato loro ragione. La Suprema Corte ha ribadito come, in base alla giurisprudenza di legittimità, “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Pertanto il Tribunale, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. solo perché il sinistro in questione, da cui era derivata la frattura del dito, si era verificato quando il veicolo era in sosta (e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dall’autovettura), non si è attenuto a tali principi.
Da qui la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale, in persona composizione, per la rideterminazione del caso.
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