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telefonino alla guida

Vietato l’uso del cellulare anche se fermi al semaforo rosso

27 Ottobre 2020/0 Commenti/in Codice della Strada /da admin_rf

Anche se si è fermi al semaforo rosso parlare al cellulare non è consentito e sarebbe inutile contestare la relativa sanzione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23331/20 depositata il 23 ottobre 2020, con la quale ha definitivamente respinto il ricorso di un automobilista pizzicato e sanzionato mentre utilizzava il telefonino, senza auricolare e senza viva voce, mentre era fermo in macchina a un semaforo in attesa che scattasse il verde.

Il divieto di far uso del cellulare, infatti, permane anche in caso di interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione.

 

Indice

  • Automobilista multato per uso del cellulare ricorre al Giudice di Pace
  • Si va in Cassazione, ma la Suprema Corte respinge le doglianze
  • Anche in caso di arresto per esigenze di circolazione permane il divieto di usare il telefonino

Automobilista multato per uso del cellulare ricorre al Giudice di Pace

L’uomo aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale gli era stata irrogata una sanzione a seguito della contestazione della violazione degli artt. 173, comma 2, e 146, comma 3, del Codice della strada per aver fatto appunto uso durante la guida del telefono cellulare senza auricolare o apparato vivavoce e per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso.

Ricorsi respinti sia in primo sia in secondo grado

Il giudice di pace aveva accolto il ricorso per quanto riguarda la violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada relativa all’attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso, ma aveva confermato l’ordinanza ingiunzione per la violazione dell’articolo 173 relativa all’uso del telefono durante la guida.

L’automobilista aveva quindi appellato la sentenza avanti al Tribunale di Torino che tuttavia, quale giudice di secondo grado, aveva rigettato l’impugnazione, rigettando tutti i motivi di appello compreso quello relativo alla mancanza di prova circa il fatto che il veicolo guidato dal ricorrente si trovasse in movimento al momento dell’accertamento: il verbale, infatti, secondo i giudici territoriali, faceva piena prova fino a querela di falso di quanto accertato dall’agente verbalizzante e, peraltro, la prova che il veicolo si trovasse in movimento sarebbe stata superflua.

Si va in Cassazione, ma la Suprema Corte respinge le doglianze

L’automobilista ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione sulla base di quattro motivi. Quello che qui preme è il terzo, con il quale il ricorrente è tornato ad obiettare come non vi fosse alcuna prova della situazione di marcia del veicolo ma si facesse riferimento alla sola guida, mentre, ai sensi dell’articolo 157 del codice della strada, quest’ultima non si sarebbe potuta equiparare alla situazione di marcia.

Per la Suprema Corte però il motivo è manifestamente infondato. “Il ricorrente – spiegano gli Ermellini – è stato sanzionato perché durante la guida, mentre impegnava un incrocio, faceva uso di un apparecchio radio telefonico. In proposito la sentenza impugnata risulta correttamente motivata nella parte in cui afferma che il verbale fa piena prova fino a querela di falso circa il fatto che la vettura era in movimento e la censura del ricorrente non si confronta con tale affermazione”.

Anche in caso di arresto per esigenze di circolazione permane il divieto di usare il telefonino

In ogni caso, precisa comunque la Cassazione venendo al cuore della questione, “l’art. 157 c.d.s. dispone che per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di usare di apparecchi radiotelefonici. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame, il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l’obbligo di sgomberare l’area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato”. 

La “ratio” del divieto di cui all’art. 173 comma 2, cod. strada (d. Igs. n. 285 del 1992), infatti, aggiunge e conclude la Cassazione, “risiede nell’impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento”.

Dunque, ricorso respinto e sanzione confermata.

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