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Autovelox: multa non valida se non cita il decreto del prefetto

10 Novembre 2020/0 Commenti/in News /da admin_rf

Va subito premesso che i limiti di velocità vanno rispettati e che, se si superano e si viene “pizzicati”, la multa è dovuta, ma su una cosa la Cassazione, per quel che concerne la dibattuta questione degli autovelox, è inflessibile con gli enti accertatori: se il verbale non indica gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione del dispositivo in quel tratto di strada, la sanzione per eccesso di velocità va annullata.

La Suprema Corte ha riaffermato il principio nella sentenza n. 23551/20 depositata il 27 ottobre 2020 nella quale ha dato definitivamente ragione a un automobilista sardo che aveva presentato opposizione a un verbale d accertamento del lontano 2008 redatto dalla polizia municipale del Comune di Arborea (Oristano) per la contestata violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. per avere superato di 16 km/h il limite di velocità di 70 previsto sulla Strada provinciale 49.

Il giudice di pace accoglie l’opposizione alla sanzione, il Tribunale la rigetta

l Giudice di pace di Terralba, con sentenza del gennaio del 2013, aveva in effetti ritenuto l’illegittimità dell’accertamento, in quanto era stato compiuto tramite rilevamento a distanza della violazione del limite di velocità, senza la presenza degli agenti accertatori e in difetto dell’autorizzazione del competente organo municipale.

Il Comune aveva appellato la sentenza e, in accoglimento del gravame, il Tribunale di Oristano aveva respinto l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata all’automobilista ravvisando l’illegittimità della decisione del giudice di pace là dove aveva ritenuto illegittimo il verbale di accertamento opposto sulla base della circostanza che non esisteva una delibera della competente autorità amministrativa che avesse previsto l’installazione di postazioni di rilevamento automatico della velocità all’esterno del perimetro urbano.

Così facendo, secondo il tribunale, il giudice di pace aveva esaminato il merito di un motivo di opposizione inammissibile perché dedotto per la prima volta con le note autorizzate, mentre il ricorso in opposizione era fondato sulla contestazione della legittimità del verbale sulla scorta di altri motivi, tra cui la mancata contestazione immediata e per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, non essendo stata data comunicazione dell’ordinanza prefettizia relativa all’installazione della postazione fissa di rilevamento su una strada extraurbana, nei cartelli e nel verbale; ancora, per carenza di legittimità dell’organo accertatore, essendo stato svolto il servizio di polizia stradale su una strada di proprietà non comunale, l’inesistenza di un verbale di accertamento e nullità della notificazione dello stesso, per mancanza della sottoscrizione degli agenti accertatori e l’attestazione dell’autenticità della copia spedita; violazione del diritto di riservatezza per essere stato l’accertamento effettuato da una società e non dall’ente locale.

Poiché tali motivi erano stati riproposti in appello, il tribunale, quale giudice di appello, li aveva esaminati li dichiarati infondati, al pari di quello concernente la nullità del contratto con cui il Comune di Arborea aveva appaltato il servizio di noleggio degli impianti utilizzati per il rilevamento automatico delle infrazioni, dietro corrispettivo pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte.

La mancata indicazione nel verbale del decreto del Prefetto pregiudica il diritto di difesa

L’automobilista ha quindi proposto ricorso per Cassazione adducendo cinque motivi di doglianza. Quello che qui preme è il secondo con cui il ricorrente ha denunciato l’omesso esame nella sentenza di secondo grado di un documento decisivo, per avere cioè il tribunale erroneamente ritenuto privo di rilevanza, ai fini della legittimità del verbale, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale dovevano essere state individuate le strade in cui poter effettuare il rilevamento con i dispositivi di cui all’art. 4 del d.I.121/2002 cit. senza obbligo di contestazione immediata.

La Suprema Corte accoglie la doglianza.

”Costituisce principio anche recentemente ribadito – spiegano i giudici del Palazzaccio – che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l’allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile”.

E poiché nel caso di specie tale indicazione non era contenuta nel verbale di accertamento, la censura è stata accolta e la sentenza impugnata cassata, con la conferma del pronunciamento di primo grado che aveva annullato la multa.

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